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Statuto dell'Associazione

Art.1 – Durata e sede sociale

È costituita, ai sensi di legge, la Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica dell’Obesità siglabile “A.I.C.P.E.O.”. L’Associazione ha sede legale in Torino (TO), Via Cherasco n.23 presso Azienda Sanitaria Città della Salute e della Scienza – Presidio Molinette – Sede San Lazzaro, e la sua durata è a tempo indeterminato.

Art.2 – Scopo

L’Associazione non ha fini di lucro, nè finalità sindacali, ma ha lo scopo di sviluppare la ricerca e lo studio delle applicazioni terapeutiche nel campo della Chirurgia plastica ed estetica dell’obesità, mediante iniziative volte a migliorare la formazione e l’aggiornamento professionale, e favorire la ricerca scientifica.
Più precisamente l’Associazione ha lo scopo di approfondire, estendere e divulgare le conoscenze nel campo dell’obesità individuando le condizioni patologiche di competenza ricercando per esse nuove modalità terapeutiche chirurgiche plastiche riabilitative. Opera nell’area socio – assistenziale sanitaria.
L’Associazione, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto dello Statuto sociale e dei Regolamenti Regionali, intende attuare concretamente i propri scopi principalmente attraverso:

  • l’organizzazione di convegni, congressi, ricerche, studi, tavole rotonde, seminari, inchieste, corsi di formazione, di perfezionamento e di preparazione, anche attraverso l’istituzione di Scuole indirizzate alla formazione medica su temi specifici della Obesità e delle patologie ad essa correlate;

  • la promozione di attività editoriali (pubblicazioni periodiche e/o occasionali), rivolte in maniera prevalente ma non esclusiva al proprio tessuto associativo e di un’intensa attività di documentazione e diffusione dell’informazione;

  • la collaborazione, l’organizzazione e la promozione nelle forme ritenute più opportune, di cooperazioni, iniziative comuni, trial di studio e di ricerche scientifiche finalizzate con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni pubbliche e con altri enti e associazioni nazionali ed internazionali che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione o che perseguano fini analoghi, complementari al raggiungimento degli scopi esposti;

  • la promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere e far conoscere la propria attività;

  • la comunicazione e lo scambio di informazioni fra colleghi che esercitano la medesima attività professionale;

  • la promozione, lo scambio scientifico relativo alle innovazioni inerenti all’attività professionale in Italia ed all’estero;

 

la creazione di un punto di riferimento specifico per I. medici specialisti in:

  • Chirurgia plastica

  • Chirurgia generale

  • Chirurgia bariatrica – Chirurgia vascolare – Flebologia

  • Fisiatria

  • Dermatologia

  • Geriatria

  • Dietologia

  • Endocrinologia

  • Medicina estetica in genere – Medicina di base

  • Medicina Interna – Ortopedia

  • Psichiatria

II. Laureati in:

  • Psicologia

  • Scienze motorie

  • Scienze dell’alimentazione
    che possa supportare in ogni ambito, inclusi quelli professionale, legislativo e giurisdizionale, gli scopi istitutivi;

  • la promozione e la formazione del personale sanitario mediante incontri, congressi, confronti in ambito nazionale ed internazionale per migliorare lo scambio di esperienze e ricerche scientifiche nel campo delle specialità mediche sopra indicate;

  • la partecipazione degli associati a corsi e congressi relativi alle specialità mediche sopra indicate, usufruendo, per quanto possibile, di agevolazioni economiche;

  • l’organizzazione di attività sociali riservate agli iscritti, di tipo scientifico professionale collegate ad incontri culturali ed attività di tipo turistico-culturale;

  • la cura e la pubblicazione di articoli, riviste e monografie.

L’Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali, inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché per allestire locali adeguati allo scopo.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.3 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

  • da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite: – dalle quote sociali;

  • dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

  • degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

  • dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; – da eventuali legati o donazioni;

  • da beni mobili ed immobili;

  • da materiali medici e culturali.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al Fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al Fondo di Dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
In caso di scioglimento dell’Associazione medico/culturale il patrimonio verrà destinato ad altri enti che abbiano finalità di utilità generale, secondo le decisioni dell’Assemblea degli associati appositamente convocata.

Art.4 – Soci

Il numero degli associati è illimitato e l’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I requisiti per chiedere l’ammissione sono qui di seguito elencati per ciascuna categoria di associati.
Sono aderenti all’Associazione:
a) i Soci Fondatori: coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione i cui nominativi sono compresi nell’atto
Costitutivo;
b) i Soci Ordinari o effettivi: medici specialisti nelle discipline di cui al precedente articolo 2, che hanno tutti i diritti e i doveri di cui al presente Statuto e per quanto disposto dalla Legge 24.12.1993 n° 537;
c) i Soci Aggregati: coloro che non avendo conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia o avendola conseguita non siano specialisti nelle discipline di cui all’articolo 2, non hanno i titoli per essere inseriti come ordinari ma nutrono un interesse per le specialità mediche elencate nel richiamato articolo 2;
d) i Soci Onorari: coloro, di nazionalità Italiana o Estera, che si sono distinti nell’ambito della divulgazione o ricerca inerente la Chirurgia plastica dell’Obesità, persone giuridiche, associazioni con o senza personalità giuridica, enti in genere, che condividano l’interesse scientifico dell’Associazione.

Art.5 – Ammissione e perdita della qualifica di associato

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto su apposito modulo, al Presidente dell’Associazione. La domanda viene sottoposta al Consiglio Direttivo il quale esprime il proprio giudizio insindacabile di ammissione o di non ammissione entro 30 (trenta) giorni dall’inoltro delle domanda.
La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

  • per decadenza o perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

  • per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità ovvero per avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;

  • per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per ritardato pagamento della quota associativa annuale.

Art.6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

  • al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo annualmente;

  • all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo.

Gli associati, in regola con le quote sociali, hanno diritto di partecipare alle varie iniziative associative.
Gli associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese;

  • quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Gli associati radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
Gli associati espulsi possono ricorrere contro il provvedimento a loro carico nella prima assemblea ordinaria inoltrando domanda al Presidente 10 (dieci) giorni prima della data di convenzione della assemblea.

Art.7 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci Ordinari;

  • il Presidente;

  • il Vice Presidente;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Segretario (ove nominato).

Art.8 – L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:

  • provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente;

  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

  • delibera sulle modifiche del presente Statuto;

  • approva gli eventuali Regolamenti che possono disciplinare l’attività dell’Associazione;

  • delibera sull’eventuale destinazione d’utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

  • delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti all’Associazione.
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante invio di Raccomandata A.R., o avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, o e-mail del Segretario, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza, contenenti l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto e tutti i componenti il Consiglio Direttivo. Non possono partecipare coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea si riunisce in seduta STRAORDINARIA su iniziativa del Consiglio Direttivo qualora lo stesso lo ritenga opportuno, o per l’esame delle modifiche dello statuto sociale, oppure su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
L’Assemblea degli associati, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della metà degli associati ed in secondo convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.
Per deliberare le modifiche dello Statuto sociale è necessario il voto della maggioranza dei presenti. Per le elezioni alle cariche sociali, invece, è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci Fondatori e Ordinari maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Il Presidente dell’Assemblea è il Presidente dell’Associazione che viene assistito da un Segretario da lui stesso designato.
Gli Associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro Associato, mediante delega scritta.
Ciascun Associato può rappresentare un massimo di due Associati.
Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.

Art.9 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 15 (quindici) membri, oltre il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 5 (cinque) anni, salvo dimissioni.
Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo raccomandata A.R. o avviso da affliggersi nel locale della sede sociale, non meno di 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma o telefax, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando v’intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell’adunanza, nelle votazioni segrete la parità equivale a rigetto.
Le funzioni espletate dai componenti il Consiglio Direttivo sono completamente gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’ufficio ricoperto.
Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, delibera sulle domande di ammissione, sospensione o di dimissione degli associati, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, può nominare commissioni e commissari conferendo incarichi per il raggiungimento dei fini sociali.
Qualora nominati, detti responsabili, possono partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in casi di urgenza estrema e di necessità dal Presidente.
Qualora venga a mancare un Consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile.
Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza di coloro che compongono il Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea degli associati la quale dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni e deve avere luogo nei successivi 30 (trenta) giorni.
Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le sue stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Art.10 – Il Presidente

Al Presidente dell’Associazione spetta la Presidenza del Consiglio Direttivo e la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, se nel caso, mediante idonea procura.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Il Presidente, se lo ritiene, potrà nominare un Segretario che lo assista nell’espletamento delle sue funzioni, a cui potranno esser delegate, fra l’altro l’incarico di tesoriere, la cura e la gestione della cassa dell’Associazione, la tenuta di idonea contabilità, e la predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo.

Art.11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Al Vice Presidente spetta il ruolo di Vice Presidente del Comitato Direttivo.

Art.12 – Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti dell’Associazione.

Art.13 – Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art.14 – Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art, 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.15 – Esercizio sociale

L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del rendiconto.
Il rendiconto viene trasmesso, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’Assemblea generale che deve approvarlo entro e non oltre il 15 ottobre dell’anno successivo.
Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

Art.16 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti tra gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino; in mancanza d’accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Torino.

Art.17 – Rimando

Per tutto quant’altro non espressamente previsto nel presente Statuto e nell’Atto Costitutivo, valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi in materia.
In originale firmati
Bocchiotti Giovanni
Maria Alessandra Bocchiotti Stefano Bruschi
Michele Pascone
Carlo D’Aniello
Carlo Boggio Notaio
 

Regolamento Sezioni Regionali AICPEO

Art. 1

In ogni regione dove svolgono la loro attività lavorativa prevalente almeno 10 Soci Ordinari AICPEO è possibile istituire una Sezione Regionale, che sarà composta da tutti i Soci AICPEO che svolgono la loro attività lavorativa prevalente in quella regione.

Art. 2

L’istituzione di una Sezione Regionale, qualora ne ricorrano i presupposti, deve essere richiesta mediante presentazione al Presidente della Società di domanda sottoscritta da almeno 5 Soci aventi i requisiti per essere componenti della medesima Sezione Regionale; alla domanda deve essere allegato l’elenco dei Soci che, in base alle conoscenze dei proponenti, andranno a comporre la Sezione medesima. Il Presidente della Società, ricevuta la domanda, dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile; il Consiglio Direttivo delibererà in merito all’istituzione della Sezione, nominandone nel caso un delegato, che dovrà essere scelto fra i componenti della Sezione medesima.

Art. 3

Il delegato dura in carica tre anni. Al termine di ogni mandato, sia per scadenza dei termini che per qualsiasi altro motivo, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un nuovo delegato, sempre scelto fra i componenti della Sezione Regionale. Il delegato può essere nominato per più mandati consecutivi.

Art. 4

Tutte le iniziative regionali promosse dalle singole Sezioni devono essere comunicate per iscritto dal delegato al Consiglio Direttivo. Il delegato concorda con il Consiglio Direttivo gli obiettivi generali cui dovrà conformarsi l’attività svolta dai componenti della Sezione, ed ha l’incarico di rapportarsi con il Consiglio Direttivo nei modi idonei a fornire allo stesso una costante e completa informazione sulle attività svolte dalla sua Sezione Regionale.

Art. 5

Possono essere intraprese iniziative in comune fra Sezioni Regionali, previa espressa delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Disposizioni transitorie: la prima istituzione delle sezioni e la nomina dei relativi delegati viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
 

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